Art. 11 
                    Dati oggetto del trattamento 
                        per finalita' di cura 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 10, sono trattati  tutti  i
dati  e  documenti  di  cui  all'articolo  2,   presenti   nel   FSE,
coerentemente  con  i  principi  di  indispensabilita',   necessita',
pertinenza e non eccedenza. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 10, il FSE  puo'  prevedere
anche  servizi  di  elaborazione  di  dati,   relativi   a   percorsi
diagnostico-terapeutici, limitatamente all'assistito preso  in  cura,
per supportare al meglio i processi di prevenzione, diagnosi, cura  e
riabilitazione.  Tali   elaborazioni   non   devono   comportare   la
generazione di ulteriori dati e documenti che alimentano il FSE. 
  3. Sono comunque sottratti a trattamento per le  finalita'  di  cui
all'articolo 10, anche nei casi previsti dall'articolo 14, i dati per
i  quali  l'assistito  abbia   richiesto   l'oscuramento   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1.