Art. 14 
                        Accesso in emergenza 
 
  1. Nei casi di  cui  all'articolo  82  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, gli operatori del SSN  e  dei  servizi
socio-sanitari  regionali  possono  accedere  al  FSE  a  seguito  di
esplicita dichiarazione da loro  sottoscritta,  consultando  le  sole
informazioni   rese   visibili   dall'assistito,   ai   sensi   delle
disposizioni degli articoli 5 e 8. Tali dichiarazioni e  gli  accessi
ai dati sono  memorizzati  in  maniera  tale  che  l'assistito  possa
verificarli, consultando il proprio FSE. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  82  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                
              «Art.  82.  (Emergenze  e   tutela   della   salute   e
          dell'incolumita' fisica) - 1. L'informativa e  il  consenso
          al trattamento dei dati personali possono intervenire senza
          ritardo, successivamente  alla  prestazione,  nel  caso  di
          emergenza sanitaria o di igiene pubblica per  la  quale  la
          competente autorita' ha adottato un'ordinanza  contingibile
          ed  urgente  ai  sensi  dell'articolo   117   del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              2. L'informativa e il consenso al trattamento dei  dati
          personali  possono  altresi'  intervenire  senza   ritardo,
          successivamente alla prestazione, in caso di: 
              a)  impossibilita'  fisica,  incapacita'  di  agire   o
          incapacita' di  intendere  o  di  volere  dell'interessato,
          quando non  e'  possibile  acquisire  il  consenso  da  chi
          esercita legalmente la  potesta',  ovvero  da  un  prossimo
          congiunto, da un familiare, da un  convivente  o,  in  loro
          assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
          l'interessato; 
              b) rischio grave,  imminente  ed  irreparabile  per  la
          salute o l'incolumita' fisica dell'interessato. 
              3. L'informativa e il consenso al trattamento dei  dati
          personali    possono     intervenire     senza     ritardo,
          successivamente  alla  prestazione,  anche   in   caso   di
          prestazione   medica   che   puo'    essere    pregiudicata
          dall'acquisizione preventiva del consenso,  in  termini  di
          tempestivita' o efficacia. 
              4.  Dopo  il   raggiungimento   della   maggiore   eta'
          l'informativa e'  fornita  all'interessato  anche  ai  fini
          della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso
          quando questo e' necessario.».