Art. 3 
 
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di  imprese
esercenti attivita' sanitaria per il SSN 
 
  1. All'articolo  32  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «servizi  o  forniture»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  ad  una  impresa  che  esercita
attivita' sanitaria per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  in
base agli accordi contrattuali di cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
    b) al comma 1, lettera a), e' eliminata la parola: «appaltatrice»
e dopo la parola: «d'appalto»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
dell'accordo contrattuale»; 
    c) al comma 1, lettera b), e' eliminata la parola: «appaltatrice»
e dopo la parola: «d'appalto»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero
dell'accordo contrattuale»; 
    d) al termine del comma  2  sono  inserite  le  seguenti  parole:
«ovvero dell'accordo contrattuale»; 
    e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis.  Nell'ipotesi  di  impresa   che   esercita   attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario  nazionale  in  base  agli
accordi contrattuali di  cui  all'articolo  8-quinquies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di  cui
al comma 2, e' adottato d'intesa con il Ministro della  salute  e  la
nomina  e'  conferita  a  soggetti  in  possesso  di  curricula   che
evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di
gestione sanitaria.»; 
    f) al comma 10, al primo periodo,  dopo  la  parola:  «contratto»
sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e  dopo
il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al comma
2-bis, le misure sono disposte con decreto del  Prefetto,  di  intesa
con il Ministro della salute.»; 
    g) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis.  Le  misure
di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con  il
Servizio sanitario nazionale  di  cui  all'articolo  8-quinquies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si  applicano  ad  ogni
soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei  casi  di  soggetto
diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o  eventi
criminali  posti  in  essere  ai   danni   del   Servizio   sanitario
nazionale.».