Art. 3 Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attivita' sanitaria per il SSN 1. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; b) al comma 1, lettera a), e' eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»; c) al comma 1, lettera b), e' eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»; d) al termine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «ovvero dell'accordo contrattuale»; e) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2, e' adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e' conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza di gestione sanitaria.»; f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute.»; g) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminali posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.».