Art. 36 
 
 
               Dichiarazione dello stato di insolvenza 
 
  1. Se  l'ente  sottoposto  a  risoluzione  si  trova  in  stato  di
insolvenza alla data di adozione del  provvedimento  di  avvio  della
risoluzione di cui all'articolo 32, si applica l'articolo  82,  comma
2,  del  Testo  Unico  Bancario.  La  legittimazione  dei  commissari
liquidatori  ivi  prevista  spetta  ai  commissari  speciali  di  cui
all'articolo 37. Laddove questi ultimi non siano stati  nominati,  il
ricorso puo' essere presentato dalla Banca d'Italia o da un  soggetto
da essa appositamente designato. 
  2. Il tribunale accerta lo stato di insolvenza dell'ente sottoposto
a risoluzione avendo riguardo alla situazione  esistente  al  momento
dell'avvio della risoluzione. Le disposizioni  del  Titolo  VI  della
legge fallimentare trovano applicazione  anche  quando  lo  stato  di
insolvenza e' superato per effetto della risoluzione. 
  3. Accertato giudizialmente lo stato  di  insolvenza  a  norma  del
comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli  atti  compiuti  in
frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati, o a
un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia.  I  termini
di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis della legge
fallimentare decorrono dalla data di  avvio  della  risoluzione.  Non
sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67,  secondo  comma,
della legge fallimentare.