Art. 50 
 
 
          Requisito minimo di passivita' soggette a bail-in 
 
  1.  Per  assicurare  l'applicabilita'   del   bail-in   le   banche
rispettano, su base individuale e consolidata, un requisito minimo di
passivita' soggette al bail-in. 
  2. Il requisito da rispettare su base  individuale  e'  determinato
dalla Banca d'Italia, se del caso previa consultazione con  la  Banca
Centrale Europea quale autorita' competente, avendo riguardo a: 
  a) la necessita' di assicurare che la banca possa essere sottoposta
a  risoluzione  in  modo  da  conseguire   gli   obiettivi   indicati
all'articolo 21; 
  b)  la  necessita'  di  assicurare  che  la  banca,  in   caso   di
applicazione del bail-in, abbia passivita' sufficienti per  assorbire
le perdite e per assicurare il rispetto  del  requisito  di  capitale
primario di classe  1  previsto  per  l'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' bancaria,  nonche'  per  ingenerare  nel  mercato  una
fiducia sufficiente in essa; 
  c) la necessita' di assicurare che,  se  il  piano  di  risoluzione
prevede che certe categorie di passivita' possono essere escluse  dal
bail-in, la banca  abbia  passivita'  sufficienti  per  assorbire  le
perdite e assicurare il rispetto del requisito di  capitale  primario
di   classe   1   previsto   per    l'autorizzazione    all'esercizio
dell'attivita' bancaria; 
  d) le dimensioni,  le  caratteristiche  operative,  il  modello  di
finanziamento e il profilo di rischio della banca; 
  e) la misura del contributo al finanziamento della  risoluzione  da
parte di un sistema di garanzia dei depositi ai  sensi  dell'articolo
86; 
  f) le  ripercussioni  negative  sulla  stabilita'  finanziaria  che
deriverebbero  dal  dissesto  della  banca,  anche  per  effetto  del
contagio di altri enti. 
  3. La Banca d'Italia, con provvedimenti  di  carattere  generale  o
particolare adottati, se del caso, previa consultazione con la  Banca
Centrale  Europea  quale  autorita'  competente,  puo'  chiedere   il
rispetto del requisito previsto  dal  comma  2  anche  da  parte  dei
soggetti indicati all'articolo 2, diversi da banche. Per le  societa'
non finanziarie di cui all'articolo 65,  comma  1,  lettera  h),  del
Testo Unico Bancario, la facolta' puo' essere esercitata  solo  nella
misura in cui essa sia assolutamente  indispensabile  per  conseguire
gli obiettivi della risoluzione. 
  4. Salvo quanto previsto  dal  comma  5,  la  Banca  d'Italia,  con
provvedimenti di carattere generale o particolare: 
  a) determina, in qualita' di autorita' di  risoluzione  di  gruppo,
sentita, se del caso,  la  Banca  Centrale  Europea  quale  autorita'
competente, il requisito minimo su base consolidata il  cui  rispetto
deve essere assicurato dalla capogruppo, avendo riguardo,  oltre  che
ai criteri stabiliti dal comma 2, alla possibilita' che  le  societa'
controllate  aventi  sede  legale  in  Stati  terzi  debbano   essere
sottoposte a misure di risoluzione distinte secondo  quanto  previsto
dal piano di risoluzione; 
  b) determina il requisito minimo applicabile  su  base  individuale
che deve essere rispettato dalle  societa'  controllate  aventi  sede
legale in Italia, tenendo conto dei criteri indicati dal  comma  2  e
del requisito applicabile su base consolidata ai sensi della  lettera
a); 
  c) puo' disporre, nei casi di esenzione dal rispetto dei  requisiti
individuali previsti dal Regolamento (UE)  n.  575/2013,  l'esenzione
dall'obbligo di rispettare il requisito minimo  su  base  individuale
per le banche capogruppo o che controllano  una  banca  in  un  altro
Stato membro e per le societa'  controllate  aventi  sede  legale  in
Italia. 
  5. In caso di soggetti facenti parte di un  gruppo  con  componenti
aventi  sede  legale  in  altri  Stati  membri   o   con   succursali
significative stabilite in altri Stati membri, la determinazione  del
requisito minimo di  passivita'  soggette  a  bail-in  e'  effettuata
secondo quanto previsto dall'articolo 70. 
  6. La Banca d'Italia disciplina le caratteristiche delle passivita'
computabili ai fini del presente articolo e le modalita' secondo  cui
esse sono computate. Se una passivita' e' disciplinata dal diritto di
uno Stato terzo, essa e' computabile a  condizione  che  la  societa'
interessata abbia dimostrato  alla  Banca  d'Italia  che  l'eventuale
applicazione   del   bail-in   alle   passivita'   sarebbe   efficace
nell'ordinamento di quello Stato. La Banca d'Italia puo' disciplinare
le modalita' con cui questa condizione puo' essere soddisfatta. 
  7. La determinazione del requisito minimo di passivita' soggette  a
bail-in  e  la  verifica  sul  rispetto  di  questo  requisito   sono
effettuate   nell'ambito   dell'attivita'   di   predisposizione    o
aggiornamento del piano di risoluzione, individuale o di gruppo. 
  8. La Banca d'Italia comunica all'ABE le determinazioni assunte  ai
sensi del presente articolo