Art. 58 
 
 
                 Rimozione degli ostacoli al bail-in 
 
  1. Le assemblee dei soggetti di cui  all'articolo  2  delegano  gli
organi  di  amministrazione  a  deliberare  l'aumento   di   capitale
necessario per consentire, in caso  di  bail-in,  la  conversione  di
passivita' in azioni computabili nel capitale primario di classe 1. 
  2. Non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2443, commi 1 e
2 del codice civile, ne' gli articoli  2438,  comma  1,  e  2441  del
codice civile, nonche' altre limitazioni  previste  dalla  legge,  da
contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione. 
  3. Resta ferma la possibilita' per la Banca  d'Italia  di  disporre
direttamente l'aumento di capitale, ai sensi dell'articolo 60,  comma
1, lettera h).