Art. 75 
 
 
    Risoluzione di succursali italiane di banche extracomunitarie 
 
  1. Quando una succursale italiana di una banca avente  sede  legale
in uno Stato terzo non e' sottoposta a risoluzione  in  questo  Stato
oppure ricorre una delle circostanze di cui all'art. 74, comma 4,  la
Banca d'Italia, se necessario per l'interesse pubblico, puo' adottare
nei confronti della succursale azioni di risoluzione, al ricorrere di
almeno una delle seguenti circostanze: 
    a) la succursale non soddisfa piu', o rischia di non  soddisfare,
le  condizioni   stabilite   per   l'autorizzazione   e   l'esercizio
dell'attivita', e non vi  sono  prospettive  che  un  intervento  del
settore privato, un'azione di vigilanza  o  una  misura  dello  Stato
terzo permetta alla succursale di soddisfare quelle condizioni  o  di
evitare il dissesto in tempi ragionevoli; 
    b) la banca avente sede legale nello Stato terzo non e'  disposta
a, o non e' o non sara' probabilmente  in  grado  di  adempiere  alla
scadenza  le  proprie  obbligazioni  nei  confronti   dei   creditori
residenti o aventi sede legale nell'Unione Europea o le  obbligazioni
sorte o contabilizzate attraverso la succursale, e risulta che non e'
stata aperta ne' verra' presumibilmente aperta in  tempi  ragionevoli
nello Stato terzo una risoluzione o  una  procedura  concorsuale  nei
confronti della banca avente sede legale in quello Stato; 
    c) nello Stato terzo e' stata avviata una risoluzione della banca
o e' stata notificata alla Banca d'Italia l'intenzione dell'autorita'
di risoluzione dello Stato terzo di avviarla. 
  2. Nell'adozione delle  azioni  previste  dal  comma  1,  la  Banca
d'Italia tiene conto degli obiettivi della risoluzione e si  attiene,
in quanto pertinenti, ai principi di  cui  all'art.  22,  nonche'  ai
requisiti relativi all'applicazione delle misure  di  risoluzione  di
cui al Titolo IV, Capo IV. 
  3. Si applica l'art. 65.