Art. 8 
 
 
                   Piani di risoluzione di gruppo 
 
  1.  Per  ciascun  gruppo  che  include  una  banca   italiana,   e'
predisposto un piano di risoluzione,  che  individua  misure  per  la
risoluzione delle societa' appartenenti al gruppo  bancario  e  delle
societa' incluse nella vigilanza consolidata,  indicate  all'articolo
2, comma 1, lettera c). 
  2. Il piano di risoluzione e' preparato in base  alle  informazioni
fornite  ai  sensi  dell'articolo  9  e  prevede  le  modalita'   per
l'applicazione al gruppo delle misure e dei  poteri  da  attivare  in
caso di risoluzione secondo quanto stabilito  dalla  Banca  d'Italia,
anche con provvedimenti di carattere generale. 
  3. Il  piano  di  risoluzione  e'  riesaminato  e,  se  necessario,
aggiornato almeno  annualmente,  nonche'  in  caso  di  significativo
mutamento della struttura giuridica o  organizzativa  del  gruppo,  o
della sua situazione patrimoniale o finanziaria,  avendo  riguardo  a
ogni componente del gruppo. 
  4. Il piano e' predisposto dalla  Banca  d'Italia  quando  essa  e'
l'autorita' di risoluzione di gruppo. Sono sentite  le  autorita'  di
risoluzione e le autorita' competenti degli Stati membri in cui  sono
stabilite succursali significative delle societa'  del  gruppo;  sono
inoltre sentite le autorita' competenti  per  la  vigilanza  su  base
consolidata. 
  5. Se il gruppo include societa' aventi sede legale in altri  Stati
membri, il piano e' predisposto e aggiornato secondo quanto  previsto
dall'articolo 70, sia quando la  Banca  d'Italia  e'  l'autorita'  di
risoluzione di gruppo sia quando essa e' l'autorita'  di  risoluzione
di una componente del gruppo.