(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                   MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE 
                   DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 
                      30 SETTEMBRE 2015, N. 153 
 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, dopo il secondo
periodo sono inseriti i seguenti:  «In  deroga  all'articolo  31  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
all'articolo 40  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633,  la  competenza  alla  gestione  delle  istanze
presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10  novembre  2015  e
all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di
contestazione delle violazioni, per tutte le annualita' oggetto della
procedura    di    collaborazione    volontaria,    e'     attribuita
all'articolazione  dell'Agenzia   delle   entrate   individuata   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da  emanare  entro
la data di entrata in vigore della  presente  disposizione.  Per  gli
atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in
materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma  1,
e in materia di legittimazione processuale dinanzi  alle  commissioni
tributarie di cui all'articolo 10,  comma  1,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per
le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate»; 
      al comma 2,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «e  l'invalidita'
Svizzera  (LPP),  in  qualunque  forma  erogate,»  sono  inserite  le
seguenti: «ivi comprese le prestazioni erogate  dai  diversi  enti  o
istituti svizzeri di prepensionamento,»; 
      al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
        «b-bis)  l'esonero  dagli  obblighi   dichiarativi   previsto
dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, per i soggetti residenti  in  Italia  che  prestano  la
propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero  in  zone
di frontiera e in Paesi limitrofi, si  applica,  con  riferimento  al
conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o
altri emolumenti derivanti dalle  attivita'  lavorative  ivi  svolte,
anche  al  coniuge  e  ai  familiari  di  primo  grado  eventualmente
cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso».