(Protocollo-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
 
                     Comunicazioni interstatali 
 
  1. Uno Stato parte del presente Protocollo puo', in  ogni  momento,
dichiarare che riconosce la competenza del  Comitato  a  ricevere  ed
esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un  altro
Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno  dei
seguenti strumenti di cui lo Stato e' parte: 
    a) la Convenzione; 
    b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; 
    c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei  minori
nei conflitti armati. 
  2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative  ad  uno  Stato
parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o  che  provengono
da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione. 
  3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i
suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione  amichevole
della questione, basata sul rispetto degli obblighi  enunciati  nella
Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali. 
  4. Una  dichiarazione  formulata  ai  sensi  del  paragrafo  1  del
presente  articolo  e'  depositata  dagli  Stati  parti   presso   il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,  che  ne
trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione puo'  essere
ritirata  in  qualsiasi  momento  mediante  notifica  al   Segretario
generale. 
  Tale ritiro non pregiudica  l'esame  di  una  questione  che  forma
oggetto di una comunicazione gia' trasmessa  ai  sensi  del  presente
articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte  e'  ricevuta
ai sensi del presente articolo  dopo  il  ricevimento  da  parte  del
Segretario generale della notifica del  ritiro  della  dichiarazione,
salvo che lo Stato  parte  interessato  abbia  effettuato  una  nuova
dichiarazione.