Articolo 12 Comunicazioni interstatali 1. Uno Stato parte del presente Protocollo puo', in ogni momento, dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno dei seguenti strumenti di cui lo Stato e' parte: a) la Convenzione; b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia; c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. 2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative ad uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o che provengono da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione. 3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali. 4. Una dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e' depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione puo' essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di una questione che forma oggetto di una comunicazione gia' trasmessa ai sensi del presente articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte e' ricevuta ai sensi del presente articolo dopo il ricevimento da parte del Segretario generale della notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato abbia effettuato una nuova dichiarazione.