(Protocollo-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
 
                Seguito della procedura di inchiesta 
 
  1. Il Comitato puo', se necessario, scaduto il periodo di sei  mesi
di  cui  all'articolo  13,  paragrafo  5,  invitare  lo  Stato  parte
interessato  a  fornire  informazioni  circa  le  misure  adottate  e
programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo
13 del presente Protocollo. 
  2. Il Comitato puo' invitare lo Stato  parte  a  fornire  ulteriori
informazioni sulle  misure  che  esso  ha  adottato  in  risposta  ad
un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se  il  Comitato
lo ritiene appropriato, nei rapporti  successivi  dello  Stato  parte
presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo
12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di
minori,  la   prostituzione   minorile   e   la   pedopornografia   o
dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.