Articolo 4 Misure di protezione 1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamento o intimidazione come conseguenza di aver inviato comunicazioni o collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo. 2. L'identita' della persona interessata o del gruppo di persone interessate non e' rivelata al pubblico senza l'espresso consenso degli stessi.