(Protocollo-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
 
                        Misure di protezione 
 
  1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare
che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti
ad  alcuna   violazione   dei   diritti   umani,   maltrattamento   o
intimidazione  come  conseguenza  di  aver  inviato  comunicazioni  o
collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo. 
  2. L'identita' della persona interessata o del  gruppo  di  persone
interessate non e' rivelata al  pubblico  senza  l'espresso  consenso
degli stessi.