Articolo 6 Misure provvisorie 1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e prima di adottare una decisione sul merito, il Comitato puo' trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo urgente esame, una richiesta affinche' questo adotti le misure provvisorie che si rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di evitare un eventuale danno irreparabile alla vittima o alle vittime delle asserite violazioni. 2. Quando il Comitato esercita la facolta' di cui al paragrafo 1 del presente articolo, cio' non comporta una decisione sulla ricevibilita' o sul merito della comunicazione.