(Protocollo-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
 
                         Misure provvisorie 
 
  1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di  una  comunicazione  e
prima  di  adottare  una  decisione  sul  merito,  il  Comitato  puo'
trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo  urgente  esame,
una richiesta affinche' questo adotti le misure  provvisorie  che  si
rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di  evitare
un eventuale danno irreparabile alla vittima  o  alle  vittime  delle
asserite violazioni. 
  2. Quando il Comitato esercita la facolta' di cui  al  paragrafo  1
del  presente  articolo,  cio'  non  comporta  una  decisione   sulla
ricevibilita' o sul merito della comunicazione.