(Protocollo-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
 
                  Trasmissione della comunicazione 
 
  1.  Salvo  che  il  Comitato   non   dichiari   una   comunicazione
irricevibile  senza  rinviarla  allo  Stato  parte  interessato,   il
Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello
Stato parte interessato  le  comunicazioni  ricevute  in  virtu'  del
presente Protocollo. 
  2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o
dichiarazioni  a   chiarimento   della   questione   e   dei   rimedi
eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la  sua  risposta  il
prima possibile e comunque entro sei mesi.