(Protocollo-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
 
                       Composizione amichevole 
 
  1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i  suoi
buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della
questione,  basata  sul  rispetto  degli  obblighi  enunciati   nella
Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali. 
  2. Un accordo per una composizione amichevole  concluso  sotto  gli
auspici  del  Comitato  pone  fine  all'esame   della   comunicazione
presentata ai sensi del presente Protocollo.