Art. 5. 1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti costituiscono una Commissione Mista di esperti, con le seguenti competenze: esaminare e chiarire argomenti connessi con l'interpretazione e con l'applicazione del presente Accordo; proporre modifiche da apportare al testo dell'Accordo dovute al cambiamento della legislazione di ciascuno degli Stati delle Parti nel campo dell'istruzione. 2. Della Commissione Mista fanno parte fino a sei esperti di ciascuna delle parti. Le informazioni sulla composizione della Commissione saranno scambiate attraverso i canali diplomatici. La Commissione Mista si riunisce su richiesta di una delle parti. Il luogo della riunione sara' concordato per le vie diplomatiche.