(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del  presente   Accordo   le   Parti
costituiscono una Commissione  Mista  di  esperti,  con  le  seguenti
competenze: 
    esaminare e chiarire argomenti connessi con  l'interpretazione  e
con l'applicazione del presente Accordo; 
    proporre modifiche da apportare al testo dell'Accordo  dovute  al
cambiamento della legislazione di ciascuno degli  Stati  delle  Parti
nel campo dell'istruzione. 
  2. Della Commissione Mista  fanno  parte  fino  a  sei  esperti  di
ciascuna  delle  parti.  Le  informazioni  sulla  composizione  della
Commissione saranno scambiate attraverso i canali diplomatici. 
  La Commissione Mista si riunisce su richiesta di una  delle  parti.
Il luogo della riunione sara' concordato per le vie diplomatiche.