(Accordo-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                      Applicazione dell'Accordo 
 
    1. Le operazioni congiunte saranno organizzate di intesa  tra  le
Autorita' competenti  di  cui  all'articolo  1  attraverso  specifici
protocolli che ne definiranno anche  le  condizioni  di  svolgimento,
segnatamente i poteri degli agenti e  le  particolari  condizioni  di
impiego di armi, munizioni e attrezzature. 
    2. Alla redazione dei citati protocolli operativi provvederanno: 
      per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Parte italiana:
la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione
Internazionale di Polizia; 
      per la Direzione della Cooperazione internazionale della  Parte
francese: l'ufficio dell'Unione europea.