Art. 11. Applicazione dell'Accordo 1. Le operazioni congiunte saranno organizzate di intesa tra le Autorita' competenti di cui all'articolo 1 attraverso specifici protocolli che ne definiranno anche le condizioni di svolgimento, segnatamente i poteri degli agenti e le particolari condizioni di impiego di armi, munizioni e attrezzature. 2. Alla redazione dei citati protocolli operativi provvederanno: per il Dipartimento di Pubblica Sicurezza della Parte italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Direzione della Cooperazione internazionale della Parte francese: l'ufficio dell'Unione europea.