(Accordo-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                 Disposizioni di natura finanziaria 
 
    l. Il finanziamento  della  cooperazione  prevista  dal  presente
Accordo e' a carico delle Parti, nei limiti delle  disponibilita'  di
bilancio. 
    2. Di norma: 
      la  Parte  di  destinazione   concedera'   delle   agevolazioni
attraverso proprie strutture  abitative  e  mense  di  servizio  agli
agenti della Parte di invio per l'alloggio e il  vitto  per  l'intera
durata del soggiorno; 
      la Parte d'invio sosterra' le spese di trasferimento dei propri
agenti verso lo Stato di destinazione; 
      la Parte d'invio si fara' carico  della  retribuzione  e  delle
indennita' di missione dei propri agenti. 
    3. Le Autorita' competenti delle Parti concordano caso  per  caso
le soluzioni adottate per l'alloggio e il vitto  degli  agenti  dello
Stato di invio nel territorio dello Stato di destinazione.