Art. 12. Disposizioni di natura finanziaria l. Il finanziamento della cooperazione prevista dal presente Accordo e' a carico delle Parti, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 2. Di norma: la Parte di destinazione concedera' delle agevolazioni attraverso proprie strutture abitative e mense di servizio agli agenti della Parte di invio per l'alloggio e il vitto per l'intera durata del soggiorno; la Parte d'invio sosterra' le spese di trasferimento dei propri agenti verso lo Stato di destinazione; la Parte d'invio si fara' carico della retribuzione e delle indennita' di missione dei propri agenti. 3. Le Autorita' competenti delle Parti concordano caso per caso le soluzioni adottate per l'alloggio e il vitto degli agenti dello Stato di invio nel territorio dello Stato di destinazione.