Art. 13. Disposizioni finali l. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle notifiche scritte. Essa e' conclusa per un periodo di cinque (05) anni ed e' tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque (05) anni. 2. Esso potra' essere emendato con il consenso reciproco delle Parti. Gli emendamenti costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore conformemente alle modalita' indicate al paragrafo 1 del presente articolo. 3. L'Accordo potra' essere denunciato per iscritto in via diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto sessanta (60) giorni dopo la data di ricevimento della notifica dall'altra Parte. Fatto a Lione il 3 dicembre 2012 in duplice copia, ciascuna in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico