(Accordo-art. 13)
                              Art. 13. 
 
                         Disposizioni finali 
 
    l. Il presente Accordo  entra  in  vigore  il  primo  giorno  del
secondo mese successivo alla ricezione della seconda delle  notifiche
scritte. Essa e' conclusa per un periodo di cinque (05)  anni  ed  e'
tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di cinque (05) anni. 
    2. Esso potra' essere emendato con il  consenso  reciproco  delle
Parti. Gli emendamenti costituiranno parte  integrante  del  presente
Accordo ed entreranno in vigore conformemente alle modalita' indicate
al paragrafo 1 del presente articolo. 
    3.  L'Accordo  potra'  essere  denunciato  per  iscritto  in  via
diplomatica da ciascuna Parte in qualsiasi momento. La denuncia avra'
effetto sessanta (60)  giorni  dopo  la  data  di  ricevimento  della
notifica dall'altra Parte. 
    Fatto a Lione il 3 dicembre 2012 in duplice  copia,  ciascuna  in
lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico