Art. 2. Ambito della cooperazione 1. Al fine di potenziare la cooperazione di polizia, con lo scopo di mantenere l'ordine pubblico, la sicurezza e prevenire i reati, le Autorita' competenti di cui all'articolo 1 possono concordare pattugliamenti ed altre operazioni congiunte in cui gli agenti di uno Stato partecipano ad operazioni di polizia nel territorio dell'altro Stato. 2. Ai fini del presente Accordo, per «agenti» si intende il personale appartenente alle amministrazioni competenti delle due Parti, impiegato in pattugliamenti ed altre operazioni congiunte.