(Accordo-art. 2)
                               Art. 2. 
 
                      Ambito della cooperazione 
 
    1. Al fine di potenziare la cooperazione di polizia, con lo scopo
di mantenere l'ordine pubblico, la sicurezza e prevenire i reati,  le
Autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  1  possono   concordare
pattugliamenti ed altre operazioni congiunte in cui gli agenti di uno
Stato partecipano ad operazioni di polizia nel territorio  dell'altro
Stato. 
    2. Ai fini del presente  Accordo,  per  «agenti»  si  intende  il
personale appartenente  alle  amministrazioni  competenti  delle  due
Parti, impiegato in pattugliamenti ed altre operazioni congiunte.