Art. 3. Modalita' della cooperazione 1. Gli agenti dello Stato di invio assistono gli agenti dello Stato di destinazione nell'esercizio delle loro funzioni, specialmente quando queste coinvolgono o interessano connazionali. Gli agenti dello Stato di invio operano sotto il controllo e, generalmente, in presenza di agenti dello Stato di destinazione. 2. In relazione all"impiego e all'organizzazione del servizio, gli agenti dello Stato di invio che partecipano ai pattugliamenti e alle altre operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell'Autorita' competente dello Stato di destinazione.