(Accordo-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                    Modalita' della cooperazione 
 
    1. Gli agenti dello Stato di invio  assistono  gli  agenti  dello
Stato   di   destinazione   nell'esercizio   delle   loro   funzioni,
specialmente quando queste coinvolgono  o  interessano  connazionali.
Gli agenti dello  Stato  di  invio  operano  sotto  il  controllo  e,
generalmente, in presenza di agenti dello Stato di destinazione. 
    2. In relazione all"impiego e  all'organizzazione  del  servizio,
gli agenti dello Stato di invio che partecipano ai  pattugliamenti  e
alle  altre  operazioni  congiunte  sono  soggetti  alle   istruzioni
dell'Autorita' competente dello Stato di destinazione.