(Accordo-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                           Uso di veicoli 
 
    Gli agenti dello Stato di  invio  che  nel  corso  di  operazioni
congiunte  utilizzano  veicoli  nel   territorio   dello   Stato   di
destinazione sono soggetti alle stesse norme di circolazione stradale
che si applicano agli agenti dello Stato di destinazione,  anche  per
quanto concerne le regole di precedenza e  eventuali  prerogative  di
potere pubblico.