(Accordo-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                       Responsabilita' civile 
 
    1. Quando, nel quadro del presente Accordo,  gli  agenti  di  una
Parte operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte,  la  prima
Parte e' responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento  del
servizio, conformemente al diritto dello Stato della  Parte  nel  cui
territorio operano. 
    2. Lo Stato della Parte nel cui territorio sono causati  i  danni
di  cui  al  paragrafo  l,  risarcisce  tali  danni  alle  condizioni
applicabili ai danni causati dai propri agenti. 
    3. La Parte  i  cui  agenti  hanno  causato  danni  a  terzi  nel
territorio dello Stato dell'altra  Parte,  rimborsa  integralmente  a
quest'ultima le somme da essa corrisposte  alle  vittime  o  ai  loro
aventi diritto.