Art. 7. Responsabilita' civile 1. Quando, nel quadro del presente Accordo, gli agenti di una Parte operano nel territorio dello Stato dell'altra Parte, la prima Parte e' responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento del servizio, conformemente al diritto dello Stato della Parte nel cui territorio operano. 2. Lo Stato della Parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo l, risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti. 3. La Parte i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio dello Stato dell'altra Parte, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme da essa corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.