(Accordo-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                       Responsabilita' penale 
 
    Gli agenti che, nel quadro  del  presente  Accordo,  operano  nel
territorio dello Stato dell'altra Parte, sono equiparati agli  agenti
di quest'ultima in relazione ai reati che vengono perpetrati nei loro
confronti o che essi commettono.