Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui
all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a  decorrere  dall'anno
2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto  alla  riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior  onere
risultante   dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle    dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese  rimodulabili
ai sensi dell'articolo 21,  comma  5,  lettera  b),  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  destinate  alle  spese  di  missione  e  di
formazione nell'ambito del programma «Contrasto  al  crimine,  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque,  della  missione
«Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero
dell'interno.  Si  intendono  corrispondentemente  ridotti,  per   il
medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento,  i
limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e  13,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.