Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalita' organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalita' Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, qui di seguito denominate le "Parti", convinti della importanza della cooperazione internazionale per prevenire efficacemente e contrastare la criminalita' organizzata e - in particolare - i reati connessi alle sostanze stupefacenti, all'immigrazione clandestina e al terrorismo; preoccupati riguardo all'aumento del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, dei precursori e del loro uso illegale nonche' riguardo al traffico illegale delle materie prime e delle sostanze chimiche impiegate per la loro produzione; richiamandosi alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, modificata dal Protocollo firmato il 25 marzo 1972; alla Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; alla Convenzione sul Contrasto al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 dicembre 1988; alla Convenzione Internazionale per la Repressione degli Attentati Dinamitardi di matrice terroristica del 12 gennaio 1998; alla Convenzione Internazionale per la Soppressione del Finanziamento al Terrorismo del 10 gennaio 2000; al Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan, firmato il 5 maggio 1997; tenuto conto della Convenzione ONU contro la Criminalita' Organizzata Transnazionale del 13 dicembre 2000; confermando la propria determinazione nel contrasto al terrorismo; determinati ad adottare misure efficaci per combattere la falsificazione e la contraffazione di documenti impiegati per l'immigrazione clandestina, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Le Parti, in ottemperanza al presente Accordo, alla pertinente legislazione nazionale e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti, cooperano al fine di contrastare la criminalita' organizzata e le sue diverse forme, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i precursori e le sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, il terrorismo ed altri reati, inclusa la relativa prevenzione, repressione, investigazione e divulgazione. Il presente Accordo non prevede la reciproca assistenza legale in materia di criminalita' ed estradizione.