(Accordo-art. 1)
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo  della
  Repubblica  del  Kazakhstan  di  cooperazione  nel  contrasto  alla
  criminalita'  organizzata,  al  traffico   illecito   di   sostanze
  stupefacenti  e  psicotrope,  di  precursori  e  sostanze  chimiche
  impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di
  criminalita' 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica del Kazakhstan, qui di seguito denominate le "Parti", 
    convinti della importanza della cooperazione  internazionale  per
prevenire efficacemente e contrastare la criminalita' organizzata e -
in  particolare  -  i  reati  connessi  alle  sostanze  stupefacenti,
all'immigrazione clandestina e al terrorismo; 
    preoccupati  riguardo  all'aumento  del  traffico   illecito   di
sostanze stupefacenti e psicotrope, dei precursori  e  del  loro  uso
illegale nonche' riguardo al traffico illegale delle materie prime  e
delle sostanze chimiche impiegate per la loro produzione; 
    richiamandosi alla Convenzione Unica sugli  Stupefacenti  del  30
marzo 1961, modificata dal Protocollo firmato il 25 marzo 1972;  alla
Convenzione sulle Sostanze Psicotrope  del  21  febbraio  1971;  alla
Convenzione  sul  Contrasto  al   Traffico   Illecito   di   Sostanze
Stupefacenti e Psicotrope del  20  dicembre  1988;  alla  Convenzione
Internazionale per la  Repressione  degli  Attentati  Dinamitardi  di
matrice  terroristica  del  12   gennaio   1998;   alla   Convenzione
Internazionale per la Soppressione del  Finanziamento  al  Terrorismo
del 10 gennaio 2000; al Trattato di Amicizia e  Cooperazione  tra  la
Repubblica Italiana e la Repubblica  del  Kazakhstan,  firmato  il  5
maggio 1997; 
    tenuto  conto  della  Convenzione  ONU  contro  la   Criminalita'
Organizzata Transnazionale del 13 dicembre 2000; 
    confermando  la   propria   determinazione   nel   contrasto   al
terrorismo; 
    determinati  ad  adottare  misure  efficaci  per  combattere   la
falsificazione  e  la  contraffazione  di  documenti  impiegati   per
l'immigrazione clandestina, 
 
                   hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
    Le Parti, in ottemperanza al presente  Accordo,  alla  pertinente
legislazione  nazionale  e  agli  Accordi  Internazionali   da   esse
riconosciuti,  cooperano  al  fine  di  contrastare  la  criminalita'
organizzata e le sue diverse forme, il traffico illecito di  sostanze
stupefacenti e  psicotrope,  i  precursori  e  le  sostanze  chimiche
impiegate per la loro  produzione,  il  terrorismo  ed  altri  reati,
inclusa  la  relativa  prevenzione,  repressione,  investigazione   e
divulgazione. Il presente Accordo non prevede la reciproca assistenza
legale in materia di criminalita' ed estradizione.