(Accordo-art. 11)
                            Articolo 11. 
 
    Le  Parti  sostengono  separatamente  le  spese  necessarie   per
l'attuazione del  presente  Accordo  entro  i  limiti  delle  proprie
risorse finanziarie,  come  previsto  dalle  rispettive  legislazioni
nazionali, ove non altrimenti concordato per ogni specifico caso.