Articolo 14. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti sull'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste. Il presente Accordo avra' durata illimitata e rimarra' in vigore finche' una delle Parti notifichi all'altra, tramite canali diplomatici, la propria intenzione di denunciare l'Accordo. Il presente Accordo cessera' di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica scritta. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 5 novembre 2009, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese. Parte di provvedimento in formato grafico