(Accordo-art. 14)
                            Articolo 14. 
 
    Il presente Accordo entrera' in vigore  alla  data  di  ricezione
dell'ultima notifica scritta delle Parti  sull'avvenuto  espletamento
delle rispettive procedure interne all'uopo previste. 
    Il presente Accordo avra' durata illimitata e rimarra' in  vigore
finche'  una  delle  Parti  notifichi   all'altra,   tramite   canali
diplomatici,  la  propria  intenzione  di  denunciare  l'Accordo.  Il
presente Accordo cessera' di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la
data di ricezione di tale notifica scritta. 
    In  fede  di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo. 
    Fatto a Roma, il 5 novembre  2009,  in  due  originali,  ciascuno
nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti
ugualmente  fede.  In  caso  di   discordanza   nell'interpretazione,
prevarra' il testo in lingua inglese. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico