(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
    La cooperazione tra le Parti include i seguenti tipi di reato: 
    traffico  illecito  di  sostanze   stupefacenti   e   psicotrope,
precursori  e  sostanze  chimiche  come  pure  gli  strumenti  e   le
attrezzature impiegati  per  la  loro  produzione,  ad  es.  i  reati
indicati nell'articolo 3, comma 1 e 2 della Convenzione ONU contro il
Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, stipulata  a
Vienna il 20 dicembre 1988; 
    crimini riferibili ad attivita' economiche; 
    corruzione; 
    terrorismo; 
    favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; 
    traffico di esseri umani; 
    fabbricazione e diffusione di titoli, carte di credito, denaro  e
altri mezzi di pagamento falsificati; 
    falsificazione di documenti ufficiali; 
    reati contro la proprieta'; 
    criminalita' ambientale; 
    traffico illecito di armi da fuoco, di munizioni,  di  esplosivi,
di materiali radioattivi, nucleari e tossici, di beni e di tecnologie
di importanza strategica come pure di altri materiali  impiegati  per
la produzione di armi di distruzione di massa; 
    traffico illecito di opere d'arte; 
    crimini informatici e telematici. 
    Previo consenso delle Parti,  la  cooperazione  potra'  includere
qualsiasi altro tipo di  reato  che  le  Parti  siano  reciprocamente
interessate a perseguire.