Articolo 4. Ai fini del contrasto alla criminalita' organizzata, le Parti, in conformita' alla legislazione nazionale dei loro Stati, cooperano nel modo seguente: 1) scambio di informazioni sistematico, dettagliato ed immediato sulle varie forme di criminalita' organizzata e sulla lotta contro di essa, su richiesta o iniziativa di una delle Parti. Scambio di informazioni operative di reciproco interesse anche in relazione ad eventuali contatti tra le associazioni e gruppi di criminalita' organizzata nei Paesi di entrambe le Parti; 2) scambio di esperti e organizzazione di corsi di formazione comuni su specifiche tecniche investigative e operative; 3) scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalita' organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici di sicurezza personale impiegati in operazioni speciali; 4) costante scambio reciproco di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti; 5) scambio periodico di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie per la prevenzione di atti terroristici; 6) cooperazione nella conduzione di ispezioni operative. Gli organismi competenti delle Parti, in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle proprie competenze, forniranno assistenza reciproca nelle indagini sui crimini, sulla ricerca e sulla detenzione di persone sospettate di aver commesso un reato.