(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
    Ai fini del contrasto alla criminalita' organizzata, le Parti, in
conformita' alla legislazione nazionale dei loro Stati, cooperano nel
modo seguente: 
    1) scambio di informazioni sistematico, dettagliato ed  immediato
sulle varie forme di criminalita' organizzata e sulla lotta contro di
essa, su richiesta o  iniziativa  di  una  delle  Parti.  Scambio  di
informazioni operative di reciproco interesse anche in  relazione  ad
eventuali contatti tra  le  associazioni  e  gruppi  di  criminalita'
organizzata nei Paesi di entrambe le Parti; 
    2) scambio di esperti e organizzazione  di  corsi  di  formazione
comuni su specifiche tecniche investigative e operative; 
    3) scambio di atti  legislativi  e  di  strumenti  normativi,  di
pubblicazioni scientifiche, professionali  e  formative  sulla  lotta
contro la criminalita'  organizzata,  e  di  informazioni  sui  mezzi
tecnici di sicurezza personale impiegati in operazioni speciali; 
    4) costante scambio reciproco di esperienze e conoscenze tecniche
relative alla sicurezza delle reti; 
    5) scambio periodico di esperienze e conoscenze tecniche relative
alla sicurezza dei trasporti aerei,  marittimi  e  ferroviari,  anche
allo scopo di migliorare gli standard  di  sicurezza  adottati  negli
aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni  ferroviarie  per  la
prevenzione di atti terroristici; 
    6) cooperazione nella conduzione di ispezioni operative. 
    Gli  organismi  competenti  delle  Parti,  in  conformita'   alle
rispettive  legislazioni  nazionali  e  nell'ambito   delle   proprie
competenze,  forniranno  assistenza  reciproca  nelle  indagini   sui
crimini, sulla ricerca e sulla detenzione di  persone  sospettate  di
aver commesso un reato.