Articolo 5. Ai fini del contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e tossiche, nonche' di precursori, gli organi competenti delle Parti - in conformita' alla loro legislazione nazionale sulle condizioni di reciprocita' - forniscono le necessarie informazioni. Gli organi competenti delle Parti si scambieranno: i dati sulle persone sospettate di aver commesso un reato o di aver partecipato a crimini connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e di sostanze chimiche impiegate per la loro produzione e nuovi tipi di esse; le informazioni sulle circostanze del reato, in particolare, il momento, il luogo, il metodo ed i mezzi usati per commetterlo al fine di rendere noti e prevenire i reati; le informazioni su atti illegali correlati alla dispersione, durante le operazioni di importazione ed esportazione, di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi, come contemplato nelle Convenzioni Internazionali sul Controllo delle Droghe; le esperienze pratiche, le pubblicazioni scientifiche ed analitiche sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi; eventuali altre informazioni, la cui diffusione non sia in conflitto con la legislazione nazionale della Parte a cui vengono richieste. Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi, ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle "consegne controllate" e delle "attivita' sotto copertura".