(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
    Ai  fini  del  contrasto  del  traffico  illecito   di   sostanze
stupefacenti, psicotrope  e  tossiche,  nonche'  di  precursori,  gli
organi competenti delle Parti - in conformita' alla loro legislazione
nazionale sulle condizioni di reciprocita' - forniscono le necessarie
informazioni. 
    Gli organi competenti delle Parti si scambieranno: 
    i dati sulle persone sospettate di aver commesso un  reato  o  di
aver partecipato a crimini connessi al traffico illecito di  sostanze
stupefacenti e psicotrope,  di  precursori  e  di  sostanze  chimiche
impiegate per la loro produzione e nuovi tipi di esse; 
    le informazioni sulle circostanze del reato, in  particolare,  il
momento, il luogo, il metodo ed i mezzi usati per commetterlo al fine
di rendere noti e prevenire i reati; 
    le informazioni su  atti  illegali  correlati  alla  dispersione,
durante le operazioni di importazione ed  esportazione,  di  sostanze
stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di  essi,  come
contemplato nelle  Convenzioni  Internazionali  sul  Controllo  delle
Droghe; 
    le  esperienze  pratiche,  le   pubblicazioni   scientifiche   ed
analitiche  sul  traffico  illecito  di   sostanze   stupefacenti   e
psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi; 
      eventuali altre informazioni, la  cui  diffusione  non  sia  in
conflitto con la legislazione nazionale della  Parte  a  cui  vengono
richieste. 
    Le Parti si impegnano ad adottare  misure  comuni  per  la  lotta
contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di
precursori e nuovi tipi  di  essi,  ricorrendo,  ove  previsto  dalla
legislazione nazionale delle  Parti,  alla  tecnica  delle  "consegne
controllate" e delle "attivita' sotto copertura".