Articolo 6. Ai fini del contrasto del terrorismo, gli organi competenti delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, scambieranno informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici, nonche' sulle persone che nel territorio dello Stato dell'altra Parte pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dell'altra Parte. Lo scambio delle informazioni su persone sospettate di appartenere ad organizzazioni estremiste si effettuera' in ciascun caso concreto se cio' si rendesse necessario per il contrasto degli atti terroristici o per la prevenzione dei reati che rappresentano una minaccia sostanziale per la sicurezza nazionale e pubblica. Tale scambio dovra' avvenire esclusivamente fra le unita' di antiterrorismo dei competenti organi delle Parti.