(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6. 
 
    Ai fini del contrasto del terrorismo, gli organi competenti delle
Parti,  conformemente   alle   rispettive   legislazioni   nazionali,
scambieranno  informazioni,  in  particolare  su  atti   terroristici
pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme  e  sui
metodi del loro compimento, sui gruppi  terroristici,  nonche'  sulle
persone che nel territorio dello Stato dell'altra Parte  pianificano,
compiono o hanno  compiuto  reati  contro  gli  interessi  dell'altra
Parte. 
    Lo  scambio  delle  informazioni   su   persone   sospettate   di
appartenere ad organizzazioni estremiste si  effettuera'  in  ciascun
caso concreto se cio' si rendesse necessario per il  contrasto  degli
atti terroristici o per la prevenzione dei  reati  che  rappresentano
una minaccia sostanziale per la sicurezza nazionale e pubblica. 
    Tale scambio dovra' avvenire  esclusivamente  fra  le  unita'  di
antiterrorismo dei competenti organi delle Parti.