(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
    Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina,  gli  organi
competenti delle Parti,  in  conformita'  con  la  loro  legislazione
nazionale, effettueranno uno scambio di informazioni su quanto segue: 
    fatti relativi all'attraversamento clandestino dei confini  dello
Stato da parte di persone provenienti dai territori delle Parti; 
    fatti relativi alla scoperta di documenti falsificati  utilizzati
per attraversare i confini statali delle Parti; 
    attivita'  perpetrate  da  gruppi  di  criminalita'   organizzata
coinvolti nell'immigrazione clandestina.