(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9. 
 
    Le Parti concordano che i dati personali  e  sensibili  trasmessi
nell'ambito del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente  per
gli scopi previsti  dal  medesimo,  conformandosi  alle  disposizioni
della legislazione nazionale degli Stati delle Parti e  agli  Accordi
Internazionali da esse riconosciuti. 
    I dati personali possono essere ritrasmessi, per  gli  scopi  del
presente Accordo, a terzi, unicamente previa  autorizzazione  scritta
della  Parte  che  li  aveva  comunicati,  nel  rispetto  di   quanto
prescritto nel comma precedente.