Articolo 9. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nell'ambito del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle disposizioni della legislazione nazionale degli Stati delle Parti e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti. I dati personali possono essere ritrasmessi, per gli scopi del presente Accordo, a terzi, unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li aveva comunicati, nel rispetto di quanto prescritto nel comma precedente.