(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA DI MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A
            DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ROMA". 
    Approvato con DM 2.08.2011 G.U. 194 - 22.08.2011 
    Modificato con DM 3.11.2011 G.U. 262 - 262 - 10.11.2011 
    Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 - 20.12.2011 
    Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf 
    Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP 
    Modificato con DM 7.03.2014 Pubblicato  sul  sito  ufficiale  del
Mipaaf 
    Sezione Qualita' e Sicurezza - Vini DOP e IGP 
 
                               Art. 1. 
 
                        Denominazione e vini 
 
    La denominazione di origine controllata "Roma"  e'  riservata  ai
vini che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  prescritti  dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: 
      "bianco", anche nella versione amabile; 
      "rosso", anche nella versione amabile; 
      "rosso riserva"; 
      "rosato"; 
      "Romanella" spumante; 
      "Malvasia puntinata"; 
      "Bellone". 
    La specificazione "classico" e consentita per i vini  della  zona
di origine piu' antica indicata nell'ultimo  comma  dell'art.  3,  ad
esclusione della tipologia Romanella "spumante".