(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  ai
vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    La produzione massima di uva per ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito  aziendale,  non  deve  essere  superiore,
anche per le tipologie con la specificazione del vitigno,  ai  limiti
sotto indicati: 
    

          +-----------------------+-----------------------+
          | Bianco, Bellone,      |                       |
          |Malvasia puntinata,    |                       |
          |"Romanella" spumante:  | tonnellate 12         |
          +-----------------------+-----------------------+
          | Rosso e rosato:       | tonnellate 10         |
          +-----------------------+-----------------------+
    
    A tale limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione dovra' essere riportata ai limiti di  cui  sopra,  purche'
quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. 
    Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione  "Roma"
seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al  vino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 
      11% per i vini bianchi; 
      11,5% per i vini rossi e rosati; 
      9,5% per i vini Romanella spumante 
    I sesti d'impianto, le  forme  di  allevamento  e  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e atti  a  conferire
alle uve e ai vini caratteristiche di qualita'. 
    I sesti di impianto, per i vigneti  impiantati  a  partire  dalla
data pubblicazione del presente disciplinare  di  produzione,  devono
garantire un numero minimo  di  3.000  ceppi  per  ettaro  sul  sesto
d'impianto in coltura specializzata. 
    E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura;  e'  tuttavia  ammessa
l'irrigazione di soccorso. 
    La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni
di categoria interessate di anno  in  anno,  prima  della  vendemmia,
tenuto conto delle condizioni  ambientali  e  di  coltivazione,  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone   immediata
comunicazione al competente organismo di controllo.