Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, anche per le tipologie con la specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati: +-----------------------+-----------------------+ | Bianco, Bellone, | | |Malvasia puntinata, | | |"Romanella" spumante: | tonnellate 12 | +-----------------------+-----------------------+ | Rosso e rosato: | tonnellate 10 | +-----------------------+-----------------------+ A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata ai limiti di cui sopra, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione "Roma" seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 11% per i vini bianchi; 11,5% per i vini rossi e rosati; 9,5% per i vini Romanella spumante I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e atti a conferire alle uve e ai vini caratteristiche di qualita'. I sesti di impianto, per i vigneti impiantati a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione, devono garantire un numero minimo di 3.000 ceppi per ettaro sul sesto d'impianto in coltura specializzata. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso. La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.