(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Alla denominazione  di  origine  controllata  "Roma"  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
extra,  ad  eccezione  della  tipologia   spumante,   fine,   scelto,
selezionato, superiore e similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno
il consumatore. Nella designazione e presentazione del vino per tutte
le  tipologie  previste  dal  presente  disciplinare,  deve  figurare
l'annata di produzione delle uve esclusa la tipologia spumante.