Allegato INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI QUADRI PRESCRITTIVI NEI PROVVEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE 1. Indicazioni metodologiche per la predisposizione del quadro prescrittivo. Al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustivita' del quadro prescrittivo ed evitare l'insorgere di eventuali criticita' nella fase di attuazione della prescrizione da parte del proponente e nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'ente vigilante e' necessario che il quadro prescrittivo sia predisposto secondo i seguenti principi generali: 1. il quadro prescrittivo deve essere organizzato in base ai tempi di attuazione della prescrizione rispetto all'iter dell'opera; 2. la prescrizione deve chiaramente indicare le tempistiche, individuando la macrofase e la fase di attuazione della prescrizione (vedi paragrafo 3); 3. le prescrizioni devono essere numerate da 1 a «n» (nel caso di sottopunti nella prescrizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc.); 4. il quadro prescrittivo deve essere articolato per «ambito di applicazione» (vedi paragrafo 2), raggruppando le prescrizioni in uno stesso punto (es. ANTE-OPERAM - Fase di cantiere - Atmosfera; una prescrizione puo' avere piu' ambiti di applicazione); 5. il quadro prescrittivo deve contenere oltre alle disposizioni su realizzazione, esercizio e dismissione delle opere anche le disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell'opera (art. 26, comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni); 6. le motivazioni che hanno determinato le prescrizioni non devono essere riportate nel quadro prescrittivo ma devono essere argomentate nel corpo del parere o provvedimento; 7. gli adempimenti «ope legis» devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. «Visto», «Considerato», «Valutato», «Preso atto», ecc.) e non nel quadro prescrittivo; 8. la prescrizione deve chiaramente indicare le azioni da svolgere e le relative modalita' di attuazione; 9. prescrizioni che richiedano approfondimenti dei contenuti dello studio di impatto ambientale e/o di altri strumenti di analisi degli impatti ad esso correlati, e/o del progetto, devono essere adeguatamente motivate e riferibili a fasi progettuali successive a quella del provvedimento di VIA cosi' come definite nella tabella 3; 10. prescrizioni attinenti ad attivita' di monitoraggio ambientale, nel caso in cui si ritenga necessario divulgarne gli esiti al pubblico, devono esplicitamente specificare la richiesta di report/documenti in linguaggio non tecnico; 11. il quadro prescrittivo complessivo non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le prescrizioni individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dalle regioni e province autonome o da altri soggetti; la coerenza complessiva dei quadri prescrittivi deve essere garantita anche nei casi di procedure coordinate o integrate (es. VIA-AIA, VIA-Valutazione di incidenza, VIA-VAS); 12. il quadro prescrittivo relativo alla tutela dei beni culturali e' di esclusiva competenza del MIBACT nonche' delle regioni a statuto speciale o province autonome il cui ordinamento preveda competenza esclusiva sulla materia. Per quanto concerne il paesaggio, nel quale si compenetrano componenti ambientali e valori storici, culturali e percettivi, devono intendersi in capo al MIBACT o alle regioni a statuto speciale o province autonome di cui sopra le prescrizioni relative a detti valori; 13. il quadro prescrittivo relativo a procedure coordinate VIA-AIA deve essere organizzato con una chiara distinzione tra le prescrizioni relative alla procedura di VIA e quelle relative alla procedura di AIA; 14. le modalita' di coordinamento o sostituzione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareti, nulla osta (ex art. 26, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. «Visto», «Considerato», «Valutato», «Preso atto», ecc.); 15. nel quadro prescrittivo possono essere utilizzati solo riferimenti ad atti efficaci; il riferimento ad atti che ancora non producono effetti giuridici al momento del rilascio del provvedimento di compatibilita' ambientale non puo' essere utilizzato in quanto condizionante l'efficacia del provvedimento medesimo; 16. la prescrizione deve chiaramente individuare l'ente vigilante, soggetto al quale compete la verifica di ottemperanza, e in nessun caso possono essere previsti piu' enti vigilanti per la singola prescrizione; si intende che, qualora uno dei due Ministeri concertanti assuma il ruolo di ente coinvolto, l'espressione del relativo parere assume natura di obbligo e vincolo per quello dell'ente vigilante; 17. la prescrizione deve individuare chiaramente eventuali enti coinvolti, specificandone il ruolo e le attivita', evitando l'utilizzo di termini generici quali «enti locali» o «amministrazioni competenti» e, nel contempo, deve essere verificato che tali soggetti siano nelle condizioni di svolgere le attivita' richieste; 18. prescrizioni per le quali non e' da prevedere l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza devono chiaramente essere individuate; 19. nel provvedimento di VIA il quadro delle verifiche di ottemperanza andra' organizzato raggruppando per macrofasi le prescrizioni dettate dalle diverse amministrazioni; 20. l'ente vigilante e l'ente coinvolto non possono coincidere con il proponente, anche qualora quest'ultimo sia un soggetto pubblico. 2. Contenuto minimo della prescrizione. Alla luce dei criteri generali individuati nel precedente capitolo si riportano in tabella 1 i contenuti minimi necessari alla corretta formulazione di una prescrizione. Tabella 1 Parte di provvedimento in formato grafico 3. Terminologie di riferimento. Nella predisposizione dei quadri prescrittivi e' necessario utilizzare un linguaggio comune e condiviso. Nelle tabelle che seguono sono riportate le terminologie da utilizzare per la descrizione della macrofase (tabella 2) e della fase (tabella 3). Tabella 2 Tabella 3 Parte di provvedimento in formato grafico