Art. 4 
 
  1. Sono  inoltre  ammessi  in  Italia,  in  via  di  programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non  comunitari  per
l'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
non comunitari residenti all'estero entro una quota di 13.000 unita',
da ripartire tra le  regioni  e  le  province  autonome  a  cura  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. La quota di cui al comma 1  del  presente  articolo  riguarda  i
lavoratori  subordinati  stagionali  non  comunitari   cittadini   di
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea  (Repubblica  di  Corea),
Costa  d'Avorio,  Egitto,  Etiopia,  Ex   Repubblica   Jugoslava   di
Macedonia,  Filippine,  Gambia,  Ghana,  Giappone,   India,   Kosovo,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia. 
  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente
articolo, e' riservata una quota di 1.500 unita' per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi indicati  al  comma  2,  che  abbiano
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro  subordinato  stagionale
per almeno due anni consecutivi e per i quali  il  datore  di  lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per  lavoro  subordinato
stagionale.