Articolo 5 Norme per la vinificazione 1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche. 2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%. 3. Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" passito e uve stramature e' consentito un leggero appassimento anche sulla pianta. 4. Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Valle d'Itria" devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve come delimitata dall'art. 3. Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano effettuate anche nel territorio della Regione Puglia.