Art. 5 
 
 
             Commercializzazione ed impiego dei prodotti 
 
  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del  presente
decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni  comunitarie
applicabili ed a queste conformi. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma 1, gli  elementi
di chiusura per i quali e' richiesto il requisito  di  resistenza  al
fuoco, disciplinati in Italia  da  apposite  disposizioni  nazionali,
gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione  di
cui  alla  direttiva  98/34/CE,  come  modificata   dalla   direttiva
98/48/CE,   che    prevedono    apposita    omologazione    per    la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Le tipologie di prodotti  non  contemplati  dai  commi  1  e  2,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea o  in  Turchia,  in  virtu'  di  specifici
accordi  internazionali  stipulati  con  l'Unione   europea,   ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari  dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai  fini  della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto  dal  presente
decreto, possono essere  impiegati  nel  campo  di  applicazione  del
decreto stesso.