Art. 8 
 
                      Clausole di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  Bolzano  nel
rispetto e nei limiti degli statuti speciali  di  autonomia  e  delle
relative norme di attuazione, inclusa la vigente normativa in materia
di bilinguismo e di uso  della  lingua  italiana  e  tedesca  per  la
redazione dei provvedimenti e degli atti  rivolti  al  pubblico  come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988
n. 574. 
  2. Sono fatte  salve  le  disposizioni  vigenti,  anche  di  natura
regolamentare, purche' compatibili con le disposizioni contenute  nel
presente decreto.