(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                  Ambiti del sistema di consulenza 
 
    Il  sistema  di  consulenza,  rivolto  alle   aziende   agricole,
zootecniche e forestali, opera almeno nei seguenti ambiti: 
      a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri  di
gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in
buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi  del  titolo  VI,
capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013; 
      b) le pratiche agricole benefiche per  il  clima  e  l'ambiente
stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e
il  mantenimento  della  superficie  agricola  di  cui  all'art.   4,
paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013; 
      c) misure a  livello  di  azienda  previste  dai  programmi  di
sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al  perseguimento
della  competitivita',  all'integrazione  di  filiera,  compreso   lo
sviluppo di filiere  corte,  all'innovazione  e  all'orientamento  al
mercato nonche' alla promozione dell'imprenditorialita'; 
      d) i requisiti a livello di beneficiari  adottati  dagli  Stati
membri  per  attuare  l'art.  11,  paragrafo   3,   della   direttiva
2000/60/CE; 
      e) i requisiti a livello di beneficiari  adottati  dagli  Stati
membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE)  n.  1107/2009,  in
particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE; 
      f) le norme di sicurezza sul lavoro e  le  norme  di  sicurezza
connesse all'azienda agricola; 
      g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la
prima volta; 
      h)   la   promozione   delle   conversioni   aziendali   e   la
diversificazione della loro attivita' economica; 
      i) la gestione del rischio e l'introduzione  di  idonee  misure
preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici  e  le
malattie degli animali e delle piante; 
      j) i  requisiti  minimi  previsti  dalla  normativa  nazionale,
indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) n. 1305/2013; 
      k) le informazioni relative alla  mitigazione  dei  cambiamenti
climatici e all'adattamento ai medesimi, alla  biodiversita'  e  alla
protezione delle acque di cui all' allegato I del regolamento (UE) n.
1306/2013; 
      l) misure rivolte al benessere e alla biodiversita' animale; 
      m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.