Art. 2 
 
  1. Presso il Ministero della salute opera il Tavolo di  lavoro  per
la valutazione del Piano nazionale della prevenzione con  i  seguenti
obiettivi: 
    a) documentare e valutare i progressi di salute raggiunti con  il
Piano nazionale di prevenzione 2014 -  2018,  i  Piani  regionali  di
prevenzione e le  linee  di  supporto  al  piano,  stabilite  con  il
presente decreto; 
    b) documentare e valutare azioni e  processi  intrapresi  per  il
raggiungimento degli obiettivi di salute. 
  2.  Il  Tavolo  di  lavoro  di  cui  al  comma  1  e'  composto  da
rappresentanti delle Direzioni generali di cui all'articolo 1,  comma
2, delle regioni, dell'Istituto superiore di  sanita',  dell'Istituto
nazionale  di  statistica,  dell'Agenzia  nazionale  per  i   servizi
sanitari regionali, nonche' degli  enti  centrali  che  esprimono  le
competenze necessarie per l'attuazione degli  le  finalita'  indicate
alle lettere a) e b) del comma 1 e con riferimento ai macro obiettivi
del Piano nazionale della prevenzione. 
  3. La costituzione del predetto organo, nonche' la definizione  dei
compiti  e  dell'operativita',  sono  perfezionati  con  decreto  del
Direttore generale della prevenzione sanitaria. 
  4. Per il funzionamento del Tavolo di lavoro di cui al comma 1  non
sono previsti oneri a carico del Ministero della salute. Le spese  di
missione  dei  componenti,  dei  rappresentanti  e  degli   eventuali
esperti, provenienti da fuori Roma sono a carico dei medesimi o delle
Amministrazioni di appartenenza.