Art. 2 1. Presso il Ministero della salute opera il Tavolo di lavoro per la valutazione del Piano nazionale della prevenzione con i seguenti obiettivi: a) documentare e valutare i progressi di salute raggiunti con il Piano nazionale di prevenzione 2014 - 2018, i Piani regionali di prevenzione e le linee di supporto al piano, stabilite con il presente decreto; b) documentare e valutare azioni e processi intrapresi per il raggiungimento degli obiettivi di salute. 2. Il Tavolo di lavoro di cui al comma 1 e' composto da rappresentanti delle Direzioni generali di cui all'articolo 1, comma 2, delle regioni, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nonche' degli enti centrali che esprimono le competenze necessarie per l'attuazione degli le finalita' indicate alle lettere a) e b) del comma 1 e con riferimento ai macro obiettivi del Piano nazionale della prevenzione. 3. La costituzione del predetto organo, nonche' la definizione dei compiti e dell'operativita', sono perfezionati con decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria. 4. Per il funzionamento del Tavolo di lavoro di cui al comma 1 non sono previsti oneri a carico del Ministero della salute. Le spese di missione dei componenti, dei rappresentanti e degli eventuali esperti, provenienti da fuori Roma sono a carico dei medesimi o delle Amministrazioni di appartenenza.