IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante:
«Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti
e sostanze psicotrope e di prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», di  seguito  denominato  «testo
unico»; 
  Viste in particolare le tabelle I, II, III e  IV  che  indicano  le
sostanze con forte potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di  abuso  in
ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza e  la  tabella
dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica  le  sostanze
che hanno attivita' farmacologica e sono pertanto usate  in  terapia,
in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di  cui  al
citato art. 14 del testo unico; 
  Vista la nota del United Nations Office on Drugs and Crime  (UNODC)
del 17 dicembre 2014, che riporta alcune raccomandazioni  provenienti
dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) circa  l'inserimento
nelle Tabelle previste dalle  Convenzioni  internazionali  di  alcune
sostanze stupefacenti o psicotrope tra  cui  25B-NBOMe  (2C-B-NBOMe);
25C-NBOMe (2C-C-NBOMe); Metilone (beta-cheto-MDMA); 
  Visto  il  rapporto  UNODC  dell'8  maggio  2015,  concernente   la
decisione, presa nell'ambito della 58ª sessione della  Commission  on
Narcotic Drugs (CND), di tabellare le citate sostanze; 
  Ritenuto necessario procedere al  conseguente  aggiornamento  delle
tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi  dell'art.
13, comma 2 del testo unico; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del 18 giugno 2015, favorevole all'inserimento nella  Tabella  I  del
testo  unico  delle  sostanze   25B-NBOMe   (2C-B-NBOMe);   25C-NBOMe
(2C-C-NBOMe); Metilone (beta-cheto-MDMA); 
  Tenuto conto che in data 30 marzo 2012, L'EMA - CHMP (Committee for
Medicinal Products for Human  Use)  ha  sospeso  l'autorizzazione  al
commercio di prodotti medicinali contenenti Meprobamato per uso orale
dopo valutazione del profilo rischio-beneficio, da parte di AF  SSAPS
(Agence francaise de securite' sanitaire des produits de sante') come
sottolineato dal Consiglio superiore di sanita' nel  parere  espresso
nella seduta dell'11 novembre 2014, nell'ambito  della  procedura  di
inserimento del Meprobamato nella tabella IV del D.P.R. n. 309/1990; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del  18  giugno  2015,  favorevole  all'esclusione   della   sostanza
Meprobamato dalle sezioni B ed E della tabella dei medicinali, e alla
permanenza della  stessa  nella  tabella  IV  di  cui  al  D.P.R.  n.
309/1990; 
  Visto il comunicato stampa del 25 giugno 2009 dell'Agenzia  europea
dei medicinali, che raccomanda agli stati membri dell'Unione  europea
la   sospensione   dal   commercio    dei    medicinali    contenenti
Destropropossifene; 
  Vista la  nota  informativa  del  9  dicembre  2011,  diramata  dal
Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, attraverso  il  Sistema  nazionale  di  allerta  precoce  e
risposta rapida per  le  droghe,  relativa  all'individuazione  della
miscela destropropossifene  e  paracetamolo  in  reperti  sequestrati
nella provincia di Brescia; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del  18  giugno  2015,  favorevole  all'esclusione   della   sostanza
Destropropossifene  dalle  sezioni  B,  C  ed  E  della  Tabella  dei
medicinali ed alla permanenza della stessa nella Tabella IV di cui al
D.P.R. n. 309/1990; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 aprile 1993, recante
«Divieti e limitazioni nella preparazione  di  medicinali  contenenti
sostanze anoressizzanti»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
aprile 1993,  n.  95,  che  vieta  l'impiego  per  l'allestimento  di
preparazioni su richiesta del medico ai  farmacisti  e  alle  imprese
farmaceutiche, anche delle sostanze Fenproporex e Mefenorex; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del  18  giugno  2015,  favorevole  all'esclusione   delle   sostanze
Fenproporex e Mefenorex dalla sezione B della Tabella dei  medicinali
e alla permanenza delle stesse nella Tabella IV di cui al  D.P.R.  n.
309/1990; 
  Vista la comunicazione del 24 aprile 2013 dell'Agenzia europea  dei
medicinali (EMA) che raccomanda  agli  Stati  membri  la  sospensione
delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  (AIC)   per   i
medicinali contenenti Tetrazepam, in tutta l'Unione Europea; 
  Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso  con  nota
del  18  giugno  2015,  favorevole  all'esclusione   della   sostanza
Tetrazepam dalle sezioni B ed E della Tabella dei medicinali, e  alla
permanenza di detta sostanza  nella  Tabella  IV  allegata  al  Testo
Unico; 
  Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso  nella
seduta del 14 settembre 2015, favorevole: 
    all'inserimento nella Tabella I  del  D.P.R.  n.  309/1990  delle
sostanze: 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe) e 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe) e  Metilone
(beta-cheto-MDMA) con il suo nome proprio, sebbene esso risulti  gia'
incluso,   in   quanto   analogo   di   struttura    derivante    dal
2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni  sull'anello
aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale; 
    all'esclusione della sostanza Meprobamato dalle sezioni  B  ed  E
della Tabella dei medicinali confermando la presenza del  Meprobamato
nella Tabella IV di cui al D.P.R. n. 309/1990; 
    all'esclusione della sostanza Destropropossifene dalle sezioni B,
C ed E della Tabella dei  medicinali,  confermando  la  presenza  del
Destropropossifene nella Tabella IV di cui al D.P.R. n. 309/1990; 
    all'esclusione  delle  sostanze  Fenproporex  e  Mefenorex  dalla
sezione B della Tabella  dei  medicinali  confermandone  la  presenza
nella Tabella IV di cui al D.P.R. n. 309/1990; 
    all'esclusione della sostanza Tetrazepam dalle  sezioni  B  ed  E
della Tabella dei medicinali confermando la  presenza  di  Tetrazepam
nella Tabella IV di cui al D.P.R. n. 309/1990; 
  Ritenuto di dover aggiornare le tabelle  degli  stupefacenti  e  di
procedere a tal fine ai citati inserimenti ed esclusioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella Tabella I, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    25B-NBOMe (2C-B-NBOMe) 
    25CNBOMe (2C-C- NBOMe) 
    Metilone (beta-cheto-MDMA) 
  2. Dalle tabelle dei medicinali, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni,  sono
escluse, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: 
    dalla sezione B: 
      Destropropossifene, 
      Fenproporex, 
      Mefenorex, 
      Meprobamato, 
      Tetrazepam; 
    dalla sezione C: 
      Destropropossifene; 
    dalla sezione E: 
      Meprobamato, 
      Destropropossifene, 
      Tetrazepam.