Art. 3 1. Alla conclusione della gestione, il Commissario trasmette la rendicontazione finale agli uffici di cui all'art. 1, comma 2. 2. La rendicontazione finale e' trasmessa in seconda copia originale al Dipartimento del tesoro, al fine del consolidamento dei rapporti di debito e credito di cui al citato comma 458 della legge n. 190/2014 e del relativo controllo dell'Ufficio centrale del bilancio presso il MEF in ordine al provvedimento di subentro dello Stato ai sensi del comma 456. Roma, 31 dicembre 2015 Il Ministro: Padoan Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 133