Art. 3 
 
  1. Alla conclusione della gestione,  il  Commissario  trasmette  la
rendicontazione finale agli uffici di cui all'art. 1, comma 2. 
  2.  La  rendicontazione  finale  e'  trasmessa  in  seconda   copia
originale al Dipartimento del tesoro, al fine del consolidamento  dei
rapporti di debito e credito di cui al citato comma 458  della  legge
n. 190/2014  e  del  relativo  controllo  dell'Ufficio  centrale  del
bilancio presso il MEF in ordine al provvedimento di  subentro  dello
Stato ai sensi del comma 456. 
    Roma, 31 dicembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
133