Art. 10 
 
             Modalita' di erogazione dei mutui agevolati 
 
  1. Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i  beneficiari
devono rendicontare le spese effettuate per  SAL  (stato  avanzamento
lavori) al  fine  di  ottenere  l'erogazione  delle  quote  di  mutuo
agevolato corrispondenti. 
  2. I SAL possono variare da un minimo di 3 a un massimo  di  5.  Il
primo SAL deve essere rendicontato  entro  sei  mesi  dalla  data  di
stipula del contratto di mutuo agevolato. Ciascun SAL deve essere  di
importo non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento
del valore dell'investimento da realizzare, ad eccezione  dell'ultimo
che non puo' superare il 10 per cento. 
  3.  Ai  fini  della  erogazione  della  quota  di  mutuo  agevolato
corrispondente a ciascun SAL, il beneficiario deve presentare a ISMEA
le fatture relative al SAL da  erogare  nonche'  le  quietanze  delle
fatture relative al SAL precedente. L'erogazione dell'ultimo  SAL  e'
subordinata, oltre che alla  presentazione  delle  relative  fatture,
anche alla dimostrazione  dell'avvenuto  pagamento  delle  stesse  ed
all'esito positivo della verifica finale dell'investimento. 
  4. I  pagamenti  dei  fornitori  devono  essere  eseguiti  a  mezzo
bonifico bancario, riportante specifica causale, a valere su un conto
corrente ad uso esclusivo dell'impresa beneficiaria. 
  5.  La  realizzazione  del  progetto  deve  essere   completata   e
rendicontata  entro  il  termine  previsto  dal  contratto  di  mutuo
agevolato. 
  6. Al termine del periodo di  realizzazione  dell'investimento,  in
caso di investimenti realizzati per  un  valore  inferiore  a  quello
previsto nel progetto approvato, i massimali  di  intervento  di  cui
all'art. 4 vengono ricalcolati  sulla  base  delle  spese  ammesse  e
l'importo del mutuo viene rideterminato  con  effetto  sul  piano  di
ammortamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.