Art. 9 
 
                              Garanzie 
 
  1. Il  mutuo  agevolato  deve  essere  assistito  da  garanzie  per
l'intero importo concesso maggiorato del 20 per cento per accessori e
per  il  rimborso  delle   spese,   acquisibili   nell'ambito   degli
investimenti da realizzare. In particolare, si potra' ricorrere a: 
    a) iscrizione di ipoteca di  primo  grado  acquisibile  sui  beni
oggetto  di  finanziamento  oppure  su  altri   beni   del   soggetto
beneficiario o di terzi; 
    b) in alternativa o in aggiunta  all'ipoteca,  a  prestazione  di
fideiussione bancaria, sino al  raggiungimento  di  un  valore  delle
garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso. 
  2. In tutti i casi sara'  iscritto  privilegio  speciale  sui  beni
mobili oggetto di finanziamento agevolato ai sensi  dell'articolo  46
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. I soggetti beneficiari si obbligano a stipulare  idonee  polizze
assicurative a favore di ISMEA sui  beni  oggetto  di  finanziamento,
secondo le modalita' ed i termini stabiliti nel  contratto  di  mutuo
agevolato.