(( Art. 12 quater 
 
 
       Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale 
        e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti 
 
  1.  I  componenti   del   Consiglio   nazionale   dell'Ordine   dei
giornalisti, di cui all'art. 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
dei Consigli regionali di cui all'art. 3 della medesima legge  n.  69
del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo degli articoli 3 e 17 della legge 3
          febbraio 1963, n.  69  (Ordinamento  della  professione  di
          giornalista): 
              "Art.  3.  Composizione  dei   Consigli   regionali   o
          interregionali. 
              I Consigli regionali o interregionali sono composti  da
          6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra  gli  iscritti
          nei rispettivi  elenchi  regionali  o  interregionali,  che
          abbiano almeno 5 anni di  anzianita'  di  iscrizione.  Essi
          sono  eletti  rispettivamente  dai  professionisti  e   dai
          pubblicisti  iscritti  nell'albo  ed  in  regola   con   il
          pagamento dei contributi  dovuti  all'Ordine,  a  scrutinio
          segreto ed a maggioranza assoluta di voti." 
              "Art. 17. Durata in  carica  del  Consiglio  nazionale.
          Sostituzioni. 
              I  componenti  del  Consiglio   nazionale   dell'Ordine
          restano in carica tre anni, e possono essere rieletti. 
              Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui  al
          secondo e terzo comma dell'art. 7.".