Art. 4 Revoche e controlli 1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' previste dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 3. Le risorse revocate restano nella disponibilita' delle regioni per le medesime finalita' previste dall'articolo. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del dPCM 15 ottobre 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per il tramite della Direzione generale competente, si riserva la facolta' di effettuare, di intesa con il Dipartimento della protezione civile, verifiche in loco per controllare l'efficacia delle azioni svolte nell'utilizzo dei finanziamenti. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2015 Il Ministro: Giannini Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, n. 378